Art. 7.
(Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione).
1. L'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare
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le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione proveniente dal terrorismo o dall'eversione nel territorio nazionale ed estero.
2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AITE fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dal terrorismo e dall'eversione di qualsiasi natura.